Sez. 5 - , Ordinanza n. 17030 del 16/06/2021 (Rv. 661609 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Deposito di atto di costituzione del difensore al fine di partecipare all'udienza di discussione - Atto qualificabile come controricorso - Esclusione - Successiva produzione di documenti o memorie fino alla data dell'adunanza camerale - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE
Nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l'adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis.1 c.p.c. (In applicazione di tale principio la S.C. ha dichiarato inammissibile la memoria depositata da chi si era costituito ai soli fini di partecipare all'udienza di discussione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)