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Sez. 3 - , Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019 (Rv. 653584 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Deposito di atto non qualificabile come controricorso – Successiva costituzione in giudizio, produzione di documenti o di memorie - Possibilità - Esclusione - Partecipazione alla discussione orale – Possibilità - Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. – Estensibilità della preclusione.
Stato
decisa il 2019-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653584-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE

Anche nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis, Legge 25/10/2016 num. 197

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)