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Sez. 5, Ordinanza n. 28054 del 30/10/2024 (Rv. 672667-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Recupero a tassazione ai fini IRPEF - Plusvalenza realizzata per effetto della cessione di un terreno edificabile - Detrazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione del cespite - Compensazione con l'importo versato per una precedente rivalutazione - Art. 7 del d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011 - Ammissibilità - Irretroattività della disciplina - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672667-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di recupero a tassazione, ai fini dell'IRPEF, della plusvalenza realizzata per effetto della cessione di un terreno edificabile, la detrazione dell'imposta sostitutiva, dovuta per la nuova rivalutazione del cespite, è soggetta a compensazione con quanto versato per lo stesso titolo, in virtù di una precedente rivalutazione, solo a seguito della introduzione dell'art. 7 del d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011, mentre, per il periodo precedente, è consentito esclusivamente il diritto al rimborso per il divieto di doppia imposizione, data

l'irretroattività di detta disciplina in assenza di una specifica previsione in tal senso, e non è ammissibile nemmeno la compensazione introdotta dall'art. 8 della l. n. 212 del 2000, il quale, per il differimento degli effetti dell'innovazione alla emanazione di una apposita disciplina attuativa, conferma che l'estinzione del debito tributario per compensazione si determina solo se espressamente ammessa.

Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)