Sez. 5 - , Ordinanza n. 22128 del 03/08/2021 (Rv. 662010 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Compensazione speciale ex art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 - Somme iscritte a ruolo – Applicabilità - Condizioni - Compensabilità ex art. 31 d.l. n. 70 del 2010 – Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, IRPEF e IRAP, la modalità di estinzione del debito tributario mediante cd. "compensazione speciale" ex art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997, applicabile al momento del versamento unitario di diverse imposte e contributi, è consentita dal 1° gennaio 2011 anche rispetto alle somme iscritte a ruolo e, al di fuori dei limiti previsti dall'art. 31, d.l. n. 78 del 2010 (importi iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento) solo per tributi erariali - quindi non anche per l'IRAP - e per la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. (Fattispecie relativa a credito IVA iscritto a ruolo per il quale era stata già notificata la cartella di pagamento per l'anno di imposta 2005 al momento in cui era stata effettuata la compensazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 31, Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 11 com. 3, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)