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Sez. 1, Sentenza n. 2199 del 09/07/1971 (Rv. 352977 - 01)

CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - CORRETTEZZA PROFESSIONALE - CONSUMAZIONE DELL'ILLECITO - COMPIMENTO DI UN SOLO ATTO - SUFFICIENZA - CONTEGNO SUCCESSIVO DEL RESPONSABILE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352977-01

CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - CORRETTEZZA PROFESSIONALE - CONSUMAZIONE DELL'ILLECITO - COMPIMENTO DI UN SOLO ATTO - SUFFICIENZA - CONTEGNO SUCCESSIVO DEL RESPONSABILE - IRRILEVANZA.*

La concorrenza sleale puo realizzarsi anche con un solo atto. La fattispecie prevista dall'art 2598 n 3 cod civ e compiutamente realizzata non appena si sia commesso l'atto che ha generato il pericolo di danno. Il comportamento successivo dell'autore materiale o del responsabile, rivolto a non trarre profitto dall'atto di concorrenza, o ad eliminarne le conseguenze, non esclude la sua compiuta realta di violazione della norma che lo prevede.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)