Sez. 2, Sentenza n. 1799 del 28/07/1965 (Rv. 313413 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI - PROCEDIMENTO SPECIALE - ORDINANZA - CASSAZIONE - RINVIO ALLO STESSO GIUDICE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI - PROCEDIMENTO SPECIALE - ORDINANZA - CASSAZIONE - RINVIO ALLO STESSO GIUDICE.*
Nell'ipotesi di Cassazione con rinvio dell'ordinanza emessa nella speciale procedura prevista dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 la causa deve essere rinviata allo stesso giudice che ha emanato l'ordinanza annullata, essendo esso dotato di Competenza funzionale ai sensi della legge citata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 383, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)