Sez. 2, Sentenza n. 3381 del 23/03/1995 (Rv. 491358 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Cassazione dell'ordinanza con rinvio - Determinazione del giudice di rinvio - Competenza funzionale dello stesso giudice che ha emanato la sentenza impugnata - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
Nell'ipotesi di cassazione con rinvio dell'ordinanza emessa nella speciale procedura, in tema di liquidazione di onorari e diritti a favore di avvocati e procuratori, prevista dagli artt. 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794 (nella specie, l'ordinanza era stata cassata per la mancata statuizione sulle spese del giudizio), la causa deve essere rinviata allo stesso giudice che ha emanato l'ordinanza annullata, essendo esso dotato di competenza funzionale ai sensi della legge citata.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)