Sez. 5 - , Sentenza n. 7574 del 15/01/2019 Ud. (dep. 19/02/2019) Rv. 275632 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI | Concorso di una circostanza aggravante ad effetto speciale con più aggravanti ad effetto comune – Criterio di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen.- Applicabilità – Fondamento - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI
Nel caso di concorso tra una circostanza aggravante ad effetto speciale ed altre circostanze aggravanti ad effetto comune, non può operarsi la somma aritmetica prevista dall'art. 63, secondo comma, cod. pen., ma deve trovare applicazione il criterio moderatore previsto dal quarto comma della medesima norma, onde evitare che le circostanze ad effetto comune comportino un aumento di pena maggiore di quello derivante dalla ricorrenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito impugnata, che, nel tenere conto delle aggravanti comuni afferenti il reato di sequestro di persona, non aveva complessivamente superato il terzo della pena fissata per detto reato base, come aumentata per la recidiva aggravata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 99 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)