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Sez. 5, Sentenza n. 15298 del 10/06/2008 (Rv. 603592 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Avviso di rettifica - Termine di decadenza per la notifica - "Dies ad quem" - Consegna dell'avviso al destinatario - Esclusione - Spedizione del piego a mezzo del servizio postale - Sufficienza.
Stato
decisa il 2008-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603592-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

Il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria. Ne consegue che รจ tempestiva la spedizione dell'avviso di rettifica effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)