Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22320 del 21/10/2014 (Rv. 632741 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Termine per la notifica dell'accertamento - Notifica dello stesso a mezzo della posta - Tempestività - Riferimento alla data della spedizione dell'atto - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
In tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)