Sez. L, Sentenza n. 2758 del 21/04/1983 (Rv. 427671 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - INTERESSI LEGALI SULLE SOMME SPETTANTI ALL'ASSICURATO PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI - DECORRENZA - "DATA DI REIEZIONE DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONE" - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - INTERESSI LEGALI SULLE SOMME SPETTANTI ALL'ASSICURATO PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI - DECORRENZA - "DATA DI REIEZIONE DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONE" - NOZIONE.*
Agli effetti della disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 (che conferma, sul punto, la norma di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1957 n. 18), "la data di reiezione della domanda di prestazione", dalla quale decorrono in favore dell'assicurato gli interessi legali sulle somme a lui spettanti per prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dall'i.N.P.S., è quella che coincide con la conclusione definitivamente negativa, espressa o tacita, del procedimento amministrativo prescritto per siffatta domanda, mentre, a norma dello art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (che ha sostituito il termine previsto dall'art. 46 del d.P.R. citato), la richiesta di prestazione in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria "S'intende respinta a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione senza che l'istituto si sia presentato". Pertanto, dopo l'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, gli interessi legali sulle somme predette decorrono, in caso di mancata pronuncia dell'istituto assicuratore, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. (V 3829/81, mass n 414465; (V 4961/80, mass n 408840; (V 1965/79, mass n 414465).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)