Sez. L, Sentenza n. 7438 del 12/12/1986 (Rv. 449491 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE - RENDITA RICHIESTA DAI SUPERSTITI - NATURA E DECORRENZA DEGLI INTERESSI - PRESUPPOSTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE - RENDITA RICHIESTA DAI SUPERSTITI - NATURA E DECORRENZA DEGLI INTERESSI - PRESUPPOSTI.*
Al fine di stabilire la natura e la decorrenza degli interessi sulla rendita ai superstiti dell'assicurato deceduto per infortunio sul lavoro, è necessario coordinare le Disposizioni degli artt. 105 (il cui secondo comma espressamente prevede che tale rendita decorre dal giorno successivo a quello della morte) e 104 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e della norma generale in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria dettata dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533. Consegue, alla stregua di detto sistema normativo, che la domanda di corresponsione della rendita proposta dai superstiti, avendo l'effetto d'instaurare la procedura amministrativa per consentire all'i.N.A.I.L. di vagliare la fondatezza della pretesa, non obbliga l'istituto a corrispondere immediatamente la prestazione e non ne comporta l'esigibilità (necessaria per la decorrenza degli interessi corrispettivi), né ha l'effetto di atto di Costituzione in mora (necessario per la decorrenza degli interessi moratori). Tale effetto si determina, invece, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n.2), dal momento del rifiuto (che risulti poi ingiustificato in Sede giudiziale) della prestazione, sia esso esplicito o implicito, per tale dovendosi intendere l'inutile decorso del termine massimo di centoventi giorni (stabilito dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973) dalla presentazione della richiesta all'istituto assicuratore. (V 4923/85, mass n 442301; (V 2060/85, mass n 439965; (V 2727/84, mass n 434776; (V 2674/84, mass n 434700; (V 3493/83, mass n 428384; (V 2758/83, mass n 427671; (V 1904/83, mass n 426755; (V 1741/83, mass n 426589; (V 1639/83, mass n 426478; (V 440/83, mass n 425233).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 105, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)