Sez. 5, Sentenza n. 10313 del 17/05/2005 (Rv. 584270 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero - Esclusione dalla base imponibile - Condizioni - Modalità della prestazione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF, ai fini dell'applicazione del beneficio della esclusione dalla base imponibile sancito dall'art. 3, comma terzo, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 per "i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto", si deve intendere per continuativo lavoro all'estero il lavoro non inquadrabile né nel "comando", né nella "missione" e, dunque, strutturalmente collegato ad un luogo posto all'estero (nella specie su una nave battente bandiera estera per un periodo di circa due mesi) che non costituisca la naturale estrinsecazione in luogo estero di un rapporto di lavoro costituito e destinato a svolgersi prevalentemente in Italia. La disposizione normativa citata, inoltre, non attribuisce rilievo alla circostanza che il lavoro si sia svolto a tempo indeterminato o determinato, oppure a viaggio, ma fa esclusivo riferimento alle modalità della prestazione di lavoro dipendente all'estero, che deve essere continuativa, ossia protratta nel tempo e non intervallata con attività svolte in Italia, e costituire, nel momento del suo svolgimento, l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro dipendente e quindi non concretizzarsi in prestazioni "part time" affiancate ad altre svolte in Italia nello stesso periodo. A tali condizioni il reddito dovrà essere escluso dalla base imponibile indipendentemente dalla comparazione tra durata del periodo di lavoro svolto in Italia e quella relativa alla prestazione del lavoro svolto all'estero.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)