Sez. 5, Sentenza n. 19154 del 23/09/2004 (Rv. 577326 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Cittadini italiani all'estero - Redditi di lavoro subordinato - Esclusione dalla base imponibile - Condizioni - Carattere continuativo della prestazione - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF, ai fini dell'applicazione del beneficio della esclusione dalla base imponibile sancito dall'art. 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo vigente "ratione temporis") per "i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto", si deve intendere per continuativo lavoro all'estero il lavoro non inquadrabile né nel "comando", né nella "missione" e, dunque, strutturalmente collegato ad un luogo posto all'estero (nella specie, su una nave battente bandiera estera per un periodo di circa due mesi), che non costituisca la naturale estrinsecazione in luogo estero di un rapporto di lavoro costituito e destinato a svolgersi prevalentemente in Italia.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)