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Sez. 1, Sentenza n. 4801 del 24/07/1980 (Rv. 408626 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - IN GENERE - ENTI PUBBLICI - AVANZI DI GESTIONE - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA - LIMITI - AVANZI VINCOLATI PER LEGGE ALLA COPERTURA DI SPESE O ALLA RIDUZIONE DEI COSTI - MANCANZA DI UN VINCOLO LEGALE - CONSEGUENZE - SEMPLICE MANCANZA DELLO SCOPO DI LUCRO NELL'ENTE - AUTOMATICA NON ASSOGGETTABILITA DEGLI AVANZI ALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408626-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - IN GENERE - ENTI PUBBLICI - AVANZI DI GESTIONE - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA - LIMITI - AVANZI VINCOLATI PER LEGGE ALLA COPERTURA DI SPESE O ALLA RIDUZIONE DEI COSTI - MANCANZA DI UN VINCOLO LEGALE - CONSEGUENZE - SEMPLICE MANCANZA DELLO SCOPO DI LUCRO NELL'ENTE - AUTOMATICA NON ASSOGGETTABILITA DEGLI AVANZI ALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*

Gli avanzi di gestione degli enti pubblici (nella specie: consorzio di bonifica) costituiscono reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile, salvo che non siano vincolati per legge alla copertura di spese o alla riduzione dei costi del servizio, poiche in tal caso perdono la loro natura di entita economica autonoma, prodotto di capitale e lavoro. In Mancanza di un vincolo legale in tal senso, non puo valere ad escludere l'assoggettabilita degli avanzi di gestione degli enti pubblici all'imposta di RM la semplice Mancanza dello scopo di lucro nell'ente. (Conf 3915/79, mass n 400377; (Conf 3196/78, mass n 392651).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)