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Sez. 1, Sentenza n. 3196 del 28/06/1978 (Rv. 392651 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - CATEGORIA B (REDDITI DI CAPITALE E LAVORO) - UTENTI MOTORI AGRICOLI (UMA) - AVANZI DI GESTIONE - SOGGEZIONE ALL'IMPOSTA - RIPORTO NEL BILANCIO SUCCESSIVO PER ASSORBIMENTO NELLE SPESE DI GESTIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392651-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - CATEGORIA B (REDDITI DI CAPITALE E LAVORO) - UTENTI MOTORI AGRICOLI (UMA) - AVANZI DI GESTIONE - SOGGEZIONE ALL'IMPOSTA - RIPORTO NEL BILANCIO SUCCESSIVO PER ASSORBIMENTO NELLE SPESE DI GESTIONE - IRRILEVANZA.*

Gli avanzi di gestione dell'uma - utenti motori agricoli - ente pubblico preposto alla diffusione della meccanizzazione in agricoltura - costituiti dalle differenze tra i contributi versati dagli utenti del servizio e le spese sostenute dall'ente per la distribuzione di buoni per il prelievo di carburante a prezzo agevolato, formano reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile di categoria b, e, di conseguenza, all'imposta sulle societa, anche se, per libera Determinazione, essi vengano riportati nel bilancio successivo per essere interamente assorbiti dalle spese di gestione, mancando un'espressa, o comunque univoca disposizione legislativa che imprima un vincolo legale di destinazione agli avanzi predetti. Giacche, solo quando una norma di legge preveda una gestione che, nell'interesse del servizio affidato all'ente, debba essere condotta in modo da escludere qualsiasi possibilita di realizzare e incamerare utili - onde le eventuali eccedenze attive che cio malgrado si formino non possano essere destinate se non a copertura di precisi oneri di gestione o per diminuire il costo del servizio - viene meno il presupposto dell'imposta di ricchezza mobile, dal momento che l'ente non puo far propri gli avanzi di gestione come ricchezza nuova, effettivamente e liberamente disponibile, ma deve limitarsi ad amministrarli in via puramente contabile. (Conf 2522/75, mass n 376438; (Conf 1445/74, mass n 369452).*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 603 art. 1, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 85 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 148, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)