Sez. 3, Sentenza n. 26 del 08/01/1987 (Rv. 449837 - 01)
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - PERDITA - DOMANDA DELLA RELATIVA INDENNITÀ PROPOSTA DAL SUBCONDUTTORE DI IMMOBILE URBANO NON ABITATIVO - LITISCONSORZIO PASSIVO FACOLTATIVO CON LOCATORE E SUBLOCATORE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA NEI CONFRONTI DI UNO SOLO DEI CONVENUTI - IMPLICITA SEPARAZIONE DELLE CAUSE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORE CON L'ALTRO IN APPELLO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - PERDITA - DOMANDA DELLA RELATIVA INDENNITÀ PROPOSTA DAL SUBCONDUTTORE DI IMMOBILE URBANO NON ABITATIVO - LITISCONSORZIO PASSIVO FACOLTATIVO CON LOCATORE E SUBLOCATORE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA NEI CONFRONTI DI UNO SOLO DEI CONVENUTI - IMPLICITA SEPARAZIONE DELLE CAUSE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORE CON L'ALTRO IN APPELLO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Qualora il subconduttore di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione richieda l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - alternativamente o cumulativamente - sia al locatore che al sublocatore, si determina non una situazione di causa inscindibile con pluralità di parti in veste di litisconsorti necessari, bensì di litisconsorzio passivo facoltativo. Conseguentemente, qualora la domanda venga accolta nei confronti di uno solo dei convenuti - restando l'altro assolto - si verifica una implicita separazione delle cause originariamente connesse e, ove sia impugnata una sola delle statuizioni, il giudice dell'appello non è tenuto a disporre la integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della parte destinataria della decisione non impugnata. (V 5264/78, mass n 395037; (V 1692/75, mass n 375317).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)