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Sez. 3, Sentenza n. 1692 del 02/05/1975 (Rv. 375317 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO - DOMANDA CONTRO UNA PLURALITA DI CONVENUTI, IN VIA ALTERNATIVA O CUMULATIVA - LITISCONSORZIO PASSIVO FACOLTATIVO - CONFIGURABILITA - CONDANNA GENERICA D'UNO DEI CONVENUTI E PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO CONTRO DI LUI PER LA LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE ASSOLUZIONE DI ALTRO CONVENUTO - DEFINITIVITA DI QUEST'ULTIMA PRONUNCIA - IMPUGNAZIONE IMMEDIATA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375317-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO - DOMANDA CONTRO UNA PLURALITA DI CONVENUTI, IN VIA ALTERNATIVA O CUMULATIVA - LITISCONSORZIO PASSIVO FACOLTATIVO - CONFIGURABILITA - CONDANNA GENERICA D'UNO DEI CONVENUTI E PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO CONTRO DI LUI PER LA LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE ASSOLUZIONE DI ALTRO CONVENUTO - DEFINITIVITA DI QUEST'ULTIMA PRONUNCIA - IMPUGNAZIONE IMMEDIATA - NECESSITA.*

Qualora una domanda sia proposta contro piu convenuti, alternativamente o cumulativamente, si determina non gia una causa inscindibile con pluralita di parti in veste di litisconsorti necessari, ma una situazione di litisconsorzio passivo facoltativo. E se il giudice accolga la domanda contro l'un convenuto, emettendo condanna generica e separata ordinanza di prosecuzione del giudizio per la liquidazione, ed assolva l'altro, in tale sentenza e implicito un provvedimento di separazione delle due cause connesse, ciascuna delle quali deve seguire autonomamente il suo iter processuale. Da cio consegue che la pronuncia di assoluzione, quale sentenza definitiva (anche se erroneamente non vi sia decisione sulle spese), passa in giudicato se non impugnata immediatamente. (Conf 1709/66, mass n 323340; V 3699/69, mass n 343953; (V 2855/69, mass n 342658).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)