Sez. U, Sentenza n. 359 del 16/01/1998 (Rv. 511635 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Identificazione del comportamento del magistrato disciplinarmente rilevante - Determinazione di principi generali di comportamento ad opera del C.S.M. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
E` manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, sollevata, in riferimento agli art. 3, 18, 24, 97, 101, 104, 105 Cost., nella parte in cui, per identificare il comportamento del magistrato disciplinarmente rilevante, consente che la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa determinare principi generali di comportamento, adottare indirizzi e comminare sanzioni per violazione di precetti di incompatibilità posti dalla stessa sezione o dal C.S.M. in sede amministrativa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)