Sez. U, Sentenza n. 11732 del 20/11/1998 (Rv. 520885 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Illecito disciplinare - Art. 18 R.D.L. n. 511 del 1946 - Contenuto - Attività paranormativa richiesta al giudice ai fini dell'identificazione dell'illecito disciplinare - Esclusione - Interpretazione della portata precettiva dell'art. 18 cit. - Ricorso alla normativa statale e a fonti di livello infralegislativo (codice etico, circolari del CSM e precedenti giurisprudenziali) - Legittimità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
In tema di illeciti disciplinari dei magistrati l'ampia formulazione adottata dall'art. 18 R.D.L. n. 511 del 1946 non contiene una disposizione il cui contenuto sia rimesso alla determinazione del giudice, ma, al contrario, contiene un precetto compiutamente definito nella descrizione della condotta deontologicamente vietata, seppure enunciato secondo la formula della atipicità dell'illecito, non diversa da quella adottata in tema di illecito civile dall'art. 2043 cod. civ., ed è pertanto da escludere che il giudice disciplinare sia chiamato dall'art. 18 R.D.L. cit. ad una funzione "paranormativa", svolgendo egli invece soltanto un'attività ermeneutica, nell'esercizio del compito suo proprio di applicare la legge al caso concreto stabilendo se la condotta di volta in volta considerata rientri o meno nel paradigma normativo posto dal legislatore; la suddetta attività ermeneutica, se pure impegnativa come in tutti i casi in cui il giudice è chiamato all'interpretazione - applicazione di norme elastiche e di portata generale, non può considerarsi illegittima se coordinata con le altre norme del diritto statale (Costituzione e fonti di cui all'art. 1 delle preleggi) e neanche se fondata su fonti di diritto interne all'ordinamento della magistratura e di livello infralegislativo, quali il codice etico (di cui all'art. 58 bis D.Lgs. 3/2/93 modificato dall'art. 28 D.Lgs. n. 546 del 1993), le fonti cosiddette paranormative dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura, o i precedenti in materia della Sezione disciplinare e della Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)