Sez. 1, Sentenza n. 11224 del 28/08/2000 (Rv. 539795 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Criteri per la liquidazione del danno - "Ius superveniens" costituito dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996 - Applicabilità ai giudizi pendenti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
I nuovi criteri per la liquidazione del danno in caso di occupazioni illegittime dei suoli per causa di pubblica utilità, dettati dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996, che ha aggiunto il comma 7 bis all'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992, si applicano anche ai giudizi in corso, ove non sia intervenuto giudicato, neppure implicito, sul punto (nella specie, per essere oggetto di contestazione, in sede di ricorso per cassazione, la sopravvenuta violazione di norme di diritto per effetto della determinazione legislativa degli indicati nuovi criteri, operata con la disposizione richiamata in massima, entrata in vigore dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.)
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)