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Sez. 1, Sentenza n. 6072 del 26/03/2004 (Rv. 571571 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Criteri per la liquidazione del danno - Giudizi pendenti - Sussistenza di giudicato sul carattere espropriativo dell'occupazione - "Ius superveniens" costituito dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, legge n. 662/1996 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2004-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571571-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nei giudizi di risarcimento del danno da occupazione illegittima di un suolo pendenti alla data dell'entrata in vigore dei nuovi criteri di liquidazione dettati dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha aggiunto il comma settimo bis all'art. 5 bis D.L. n. 333/1992 (conv., con modif., nella legge n. 359/1992), allorché sia passato in giudicato l'accertamento - compiuto dal giudice di primo grado e non impugnato da alcuna delle parti - di una intervenuta occupazione per pubblica utilità e di un'accessione invertita (e non, quindi, di una occupazione usurpativa), il mero gravame sull'"an" o sul "quantum" del risarcimento dei danni non esclude che il giudice d'appello debba applicare d'ufficio i citati nuovi criteri.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)