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Sez. 1, Sentenza n. 24037 del 25/11/2015 (Rv. 637774 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | Art. 40, comma 3, c.p.c. - Cause soggette a riti distinti - Introduzione di una di esse con rito erroneo - Conseguenze - Successiva trattazione delle cause cumulate con il rito dell'altra con funzione attraente - "Salvataggio" della prima - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637774-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE

L'art. 40, comma 3, c.p.c. disciplina una modalità di trattazione di controversie soggette a riti diversi, ma, quando ciascuna causa soggiaccia a regole processuali distinte e dalla scelta di un rito erroneo per l'introduzione di una di esse derivino conseguenze pregiudizievoli per la possibilità di trattare la domanda secondo il rito cui sarebbe stata soggetta, non consente, a chi le abbia introdotte cumulativamente in base al rito della causa attraente, di pretendere che quella intrapresa con il rito sbagliato sia "salvata" dalla successiva trattazione delle cause cumulate con il rito applicabile alla prima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte di un'opposizione a decreto ingiuntivo per canoni di affitto di azienda, recante, altresì, una domanda riconvenzionale risarcitoria e di ripetizione del deposito cauzionale, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perchè introdotta, anziché con il ricorso previsto dall'art. 447 bis c.p.c., con citazione ritualmente notificata nel termine di cui all'art. 641 c.p.c., ma iscritta a ruolo successivamente ad esso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)