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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11964 del 13/04/2022 (Rv. 664677 - 02)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | Cumulo di domande nello stesso processo - Domanda di separazione personale e di risarcimento dei danni - Trattazione in primo grado con il rito ordinario - Dichiarazione di inammissibilità dell’azione risarcitoria per mancanza dei presupposti di cui all’art. 40, comma 3 c.p.c. - Appello - Applicabilità del rito ordinario - Esclusione. FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664677-02

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE

Qualora il giudice di primo grado, applicando il rito ordinario, ritenga inammissibili per difetto di "connessione forte" ex art. 40, comma 3, c.p.c., le domande risarcitorie avanzate unitamente a quella di separazione personale dei coniugi, nella successiva fase di appello non si verifica l'effetto espansivo del rito ordinario previsto dalla richiamata norma, sicché l'impugnazione soggiace al rito camerale e va introdotta con ricorso e non con citazione.

Cod. Proc. Civ. art. 40 com. 3, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)