Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 841 del 1988
Massime (1)
Massima n. 12172
- Impiego pubblico
- Indennità premio di servizio
- Regime limitativo della erogazione della indennità premio di servizio
- Disposizioni parzialmente derogatrici
- Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale delle medesime per effetto della sopravvenuta caducazione di detto regime.
Leggi la massima
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 152 del 1968 e delle limitazioni ivi poste al conseguimento del diritto all'indennità premio di servizio, risulta manifestamente inammissibile, per difetto del relativo presupposto, la questione di legittimità costituzionale di disposizioni che consentono deroghe circoscritte alla osservanza di detto regime limitativo, poi caducato.
Norme impugnate
- art. 9 legge 7 febbraio 1979, n. 29
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori a fini previdenziali), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 26 novembre 1981 dal Pretore di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Venieri Marisa e Bortolotti Lina e l'INADEL, iscritte ai nn. 22 e 23 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 122 e 129 dell'anno 1982;
Visti gli atti di costituzione di Venieri Marisa e Bortolotti Lina;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza in data 26 novembre 1981 (R.O. n. 22/82), nella causa promossa da Venieri Marisa, dipendente dell'Ente Ospedali di Bologna, contro l'INADEL per la corresponsione dell'indennità premio di servizio, negatale per mancata maturazione degli anni di servizio richiesti dall'art. 2 della legge n. 152/68, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, che prevede la deroga alla norma suddetta per coloro che si avvalgano della facoltà di ricongiungere presso le gestioni speciali di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge n. 29/79 periodi di assicurazione presso la CPDEL che non abbiano dato luogo a pensione;
che, a sostegno della prospettata questione, ha rilevato la omogeneità delle situazioni di colui che chiede il ricongiungimento (ipotesi prevista dalla norma impugnata) e di colui per il quale la ricongiunzione avviene ex lege nonché la natura retributiva dell'indennità di fine rapporto;
che, con ordinanza di pari data (R.O. n. 23/82), lo stesso Pretore ha sollevato identica questione nella causa promossa da Bortolotti Lina contro l'INADEL, sempre per la corresponsione dell'indennità premio di servizio negatale per mancanza dell'anzianità minima necessaria (di cui all'art. 2 della legge n. 152/68);
che le parti private, costituitesi nel giudizio, hanno ribadito l'identità delle situazioni, sia nel caso che la ricongiunzione avvenga a domanda, sia che avvenga ex lege, trasferendosi in entrambi i casi la riserva dei contributi accumulati senza alcun onere a carico degli interessati;
punto 2
Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano identica situazione;
che questa Corte, con sentenza n. 763 del 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 152 del 1968, talché sono venute meno tutte le limitazioni poste da detta norma al conseguimento del diritto all'indennità premio di servizio;
che, con la medesima sentenza, ha dichiarato assorbita la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in quanto il diritto alla suddetta indennità compete, in forza della menzionata declaratoria di illegittimità costituzionale, indipendentemente dall'applicazione, in favore dei lavoratori interessati, della disposizione derogatoria di cui al citato art. 9 della legge n. 29/79;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori a fini previdenziali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze