Sez. 5 - , Ordinanza n. 26547 del 14/09/2023 (Rv. 669075 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Cessione del credito IVA - Comunicazione di inopponibilità della cessione all'Amministrazione finanziaria - Atto impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Possibilità - Ragioni - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'atto con cui l'Agenzia delle entrate comunica che la cessione di un credito IVA non le è opponibile, pur non traducendosi in un formale provvedimento di diniego, è autonomamente impugnabile dal contribuente cedente, poiché la natura tassativa dell'elenco ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude la facoltà di chiedere il controllo giurisdizionale di legittimità anche di altri atti con cui l'amministrazione finanziaria manifesti una ben individuata pretesa tributaria, fermo restando che l'omessa impugnazione facoltativa non ne determina la definitività.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)