Sez. 1, Sentenza n. 1095 del 14/02/1990 (Rv. 465342 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROVA - DEPOSIZIONI RESE DA PARENTI ED AFFINI - VALUTAZIONE - CRITERI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROVA - DEPOSIZIONI RESE DA PARENTI ED AFFINI - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Il principio che nelle cause di separazione personale le deposizioni rese da parenti ed affini di una delle parti in causa hanno lo stesso valore di quelle rese da terzi estranei, non esclude che il giudice del merito possa legittimamente attribuire maggiore attendibilità alle testimonianze di questi ultimi, dando adeguata motivazione della scelta operata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)