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Sez. 3, Ordinanza n. 10507 del 22/04/2025 (Rv. 674649-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Litispendenza internazionale - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674649-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO

La litispendenza internazionale presuppone, oltre all'identità delle parti, l'identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall'identità del loro "petitum" immediato e del titolo specifico che esse fanno valere, atteso che l'art. 7 della l. n. 218 del 1995, interpretato alla luce del successivo art. 64, lett. e), mira ad evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e ad eliminare il rischio di conflitto tra giudicati, obiettivi che sarebbero frustrati ove il giudizio nazionale e quello straniero potessero determinare risultati pratici fra loro incompatibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione del giudizio interno avente ad oggetto la declaratoria di estinzione del performance bond emesso dalla banca convenuta in favore di società bengalese a garanzia dell'adempimento di un contratto di appalto, difettando il presupposto dell'identità delle parti in assenza di prova della notifica alla società ricorrente dell'atto introduttivo del giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale pendente in Bangladesh).

Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 lett. E CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)