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Sez. 1, Ordinanza n. 22148 del 31/07/2025 (Rv. 675750-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Litispendenza internazionale regolata dall’art. 7 della l. n. 218 del 1995 - Eccezione di previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero - Sospensione del giudizio da parte del giudice italiano - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675750-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO

In tema di litispendenza internazionale, il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero o dello Stato estero non può spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto, ma coinvolgente effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo non essendo possibile, sulla base del precedente giudicato, affermare o negare in un successivo processo "a priori" la giurisdizione, la quale risponde a criteri mutevoli nel tempo, atteso che il criterio di collegamento può atteggiarsi in modo diverso con riferimento a distinti giudizi, dovendo sussistere al momento della loro instaurazione, con la conseguenza che è illegittimità della sospensione del giudizio da parte del giudice italiano successivamente adito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva sospeso il procedimento innanzi a sé pendente, individuando la litispendenza di un procedimento innanzi al giudice straniero conclusosi con la declaratoria, passata in cosa giudicata, di difetto di giurisdizione in favore del giudice italiano.).

Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)