Sez. L, Sentenza n. 2749 del 24/04/1980 (Rv. 406521 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI LAVORO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI LAVORO.*
L'ipotesi della sospensione necessaria del processo, che non sia imposta da una specifica disposizione di legge, ha per fondamento non soltanto l'indispensabilita logica dell'antecedente, avente carattere pregiudiziale nel senso che la definizione della relativa controversia si ponga come momento ineliminabile del processo logico della causa dipendente, prendendo questa contenuto anche da quanto affermato con la pronuncia sulla controversia pregiudiziale, ma anche l'indispensabilita giuridica, nel senso che l'accertamento dell'antecedente logico venga postulato con efficacia di giudicato, per modo che possa eventualmente verificarsi conflitto di giudicati. (nella specie la Corte suprema ha confermato la decisione dei giudici del merito che hanno escluso un rapporto di pregiudizialita in senso giuridico fra una controversia avente ad oggetto l'annullamento di un contratto di lavoro, gia eseguito, per avere la parte partecipato alla deliberazione del consiglio di amministrazione che lo nominava direttore generale, in situazione di conflitto di interessi ed il conseguente risarcimento del danno ed altra controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni, derivante dalla mancata rinnovazione di un contratto di lavoro valido ed efficace).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)