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Sez. 2, Sentenza n. 1038 del 19/02/1981 (Rv. 411583 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - GIUDIZIO DI ANNULLAMENTO DI UN CONTRATTO PER INCAPACITA NATURALE - PREGIUDIZIALITA DEL GIUDIZIO D'INTERDIZIONE DELLA PARTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411583-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - GIUDIZIO DI ANNULLAMENTO DI UN CONTRATTO PER INCAPACITA NATURALE - PREGIUDIZIALITA DEL GIUDIZIO D'INTERDIZIONE DELLA PARTE - ESCLUSIONE.*

La sospensione necessaria del processo di cui all'art 295 cod proc civ si ha solo quando la legge esplicitamente la imponga, ovvero quando vi sia la necessita di risolvere in un altro procedimento in corso davanti allo stesso giudice o a un giudice diverso, una controversia civile, penale o amministrativa, avente carattere pregiudiziale, ossia tale che rappresenti l'antecedente logico-giuridico della lite da decidere. Pertanto, va escluso che il giudizio di interdizione di un soggetto sia pregiudiziale rispetto a quello di annullamento del contratto stipulato dallo stesso, importandone la necessaria sospensione, in quanto mentre nel primo l'accertamento riguarda uno status o condizione permanente del soggetto, nell'altro ha per oggetto il solo momento particolare della stipulazione nel quale si assume che la volonta della parte era insussistente o viziata. (Conf 2749/80, mass n 406521; (Conf 3361/80, mass n 407153).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 415, Cod. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)