Sez. 5, Sentenza n. 12198 del 15/05/2008 (Rv. 603913 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - IN GENERE | Operazioni esenti - Dispensa degli obblighi di fatturazione e registrazione - Condizioni - Comunicazione all'Ufficio - Prova - Onere a carico del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - IN GENERE
In tema di IVA, il contribuente che abbia posto in essere operazioni esenti da imposta di cui all'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è dispensato, ai sensi dell'art. 36-bis del citato d.P.R., dagli obblighi di fatturazione e registrazione a condizione che ne abbia fatto preventiva comunicazione all'ufficio, ferma restando la soggezione all'obbligo di dichiarazione annuale, per il quale la norma non prevede alcuna dispensa; ne consegue la legittimità dell'accertamento con cui il competente ufficio finanziario irrogava le corrispondenti sanzioni, in difetto della prova della predetta comunicazione, gravante a carico del contribuente che voglia fruire del beneficio.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 36 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)