Sez. 5 - , Ordinanza n. 27839 del 31/10/2018 (Rv. 651089 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - IN GENERE | Operazioni in regime cd. "monofasico" - Obbligo di fatturazione in tutte le fasi - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - IN GENERE
In tema di IVA, sebbene il regime cd. "monofase" - applicabile nel settore delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 633 del 1972 - preveda l'assolvimento dell'imposta in capo al solo soggetto "a monte" della catena produttiva-distributiva, sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto o del corrispettivo dovuto dall'utente, senza che operi il meccanismo rivalsa-detrazioni nelle successive cessioni, sussiste l'obbligo di emissione e registrazione delle fatture in relazione a tutte le fasi della commercializzazione (produzione, importazione, rivendita) da parte dei soggetti passivi IVA, in quanto l'operazione è assimilabile a quelle esenti e non già a quelle non rientranti nell'ambito applicativo dell'imposta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 22, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 1 lett. D CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)