Sez. 3, Sentenza n. 13068 del 14/07/2004 (Rv. 574569 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Parte civile - Capacità di testimoniare nel processo penale - Sussistenza - Possibilità del giudice di fondare la decisione anche su questa sola testimonianza - Sussistenza - Prosecuzione del processo in sede civile - Utilizzazione della testimonianza già resa dalla parte civile nel processo penale - Ammissibilità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE
La parte civile può legittimamente rendere testimonianza nel processo penale, non esistendo all'interno del processo penale una norma come l'art. 246 cod.proc.civ, e tale testimonianza può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice, che può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa; tale testimonianza conserva il suo valore anche quando, con l'accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, il solo processo civile prosegua dinanzi al giudice di rinvio, ex art. 622 cod. proc. pen., giacché in tal caso continuano ad applicarsi, in parte qua, le regole proprie del processo penale e la deposizione giurata della parte civile, ormai definitivamente acquisita, deve essere esaminata dal giudice di rinvio esattamente come avrebbe dovuto esaminarla il giudice penale se le due azioni non si fossero occasionalmente separate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 662, Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)