Sez. U, Sentenza n. 6202 del 09/12/1985 (Rv. 443326 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - TESTE AVENTE UN INTERESSE NEL GIUDIZIO - PERDITA DELLA CAPACITÀ A TESTIMONIARE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - TESTE AVENTE UN INTERESSE NEL GIUDIZIO - PERDITA DELLA CAPACITÀ A TESTIMONIARE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La capacità a testimoniare, nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, è regolata dalle norme del processo penale, non da quelle del processo civile, e, pertanto, se resta esclusa nei confronti di chi sia incolpato dello stesso illecito o di un illecito connesso (art. 348 terzo comma cod. proc. pen.), non viene meno nei confronti del teste che abbia un interesse nel giudizio (art. 246 cod. proc. civ.), salva restando la valutazione di tale circostanza al fine della sua credibilità (art. 348 secondo comma cod. proc. pen.).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 398 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 450, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 33, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)