Sez. 6, Sentenza n. 48461 del 20/11/2008 Cc. (dep. 30/12/2008) Rv. 242144 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. - Errore di fatto - Denuncia di vizi relativi alla decisione di merito e non alla sentenza della Corte di cassazione - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., quando il preteso errore di fatto non consista in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, ma in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni. (Fattispecie in cui il ricorrente ha dedotto la conferma del diniego delle attenuanti generiche sulla base di un preteso errore percettivo consistito nel ritenere che all'imputato era stata applicata la misura della sorveglianza speciale successivamente, e non anteriormente, ai fatti oggetto del giudizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)