Sez. 6, Sentenza n. 20093 del 24/10/2002 Cc. (dep. 05/05/2003) Rv. 225246 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. - Omesso esame di un motivo del ricorso - Errore di fatto - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE
L'omesso esame di un motivo di ricorso configura un'ipotesi di errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., quando si concreta in una inesatta percezione delle risultanze ricavabili direttamente dagli atti relativi al giudizio di cassazione e, in particolare, dalla sentenza di appello oggetto del ricorso, che porta a supporre l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita (nel caso di specie, l'errore di fatto è consistito nell'avere la Corte di cassazione ritenuto non provata l'irrevocabilità della sentenza - che invece risultava dalla certificazione della cancelleria di cui aveva dato atto il giudice di merito - con cui era stato assolto uno dei tre coimputati e che avrebbe dovuto portare ad escludere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 t.u. n. 309 del 1990 contestata all'imputato per aver commesso il fatto in tre persone).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)