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Sez. 1, Sentenza n. 28456 del 22/12/2011 (Rv. 621003 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI | Indennità di occupazione legittima - Competenza della corte d'appello in unico grado - Domanda degli interessi proposta per la prima volta in appello - Domanda nuova - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621003-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI

In materia di espropriazione per pubblica utilità, la competenza alla determinazione dell'indennità da occupazione legittima appartiene alla corte d'appello in unico grado, onde la domanda degli interessi legali, non richiesti in primo grado al tribunale che abbia liquidato il danno da occupazione appropriativa e liquidato l'indennità per l'occupazione legittima, non costituisce domanda nuova, essendo quello davanti alla corte di appello un giudizio di primo grado e non di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)