Sez. 1, Sentenza n. 14687 del 25/06/2007 (Rv. 597882 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Relativa domanda - Proposizione in primo grado al tribunale - Statuizione del giudice di primo grado - Appello dell'occupante - Costituzione del proprietario appellato - Corte d'appello - Autonoma determinazione dell'indennità - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
Ove il Tribunale abbia disposto il risarcimento del danno da occupazione appropriativa e determinato l'indennità di occupazione legittima, siccome riguardo a quest'ultima è configurabile la competenza della Corte d'appello in unico grado, ben può, davanti a detto giudice, resistendo all'appello da altri proposto dall'occupante avverso la statuizione concernente l'indennità, per l'incompetenza del Tribunale, contestualmente riproporsi domanda per la determinazione dell'indennità, per la quale, non essendo richiesta la forma dell'appello incidentale, è sufficiente la richiesta di conferma della sentenza del primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)