diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3127 del 20/11/1973 (Rv. 366904 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - UDIENZA DI PROSECUZIONE DEL PROCESSO - TERMINI DI COMPARIZIONE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366904-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - UDIENZA DI PROSECUZIONE DEL PROCESSO - TERMINI DI COMPARIZIONE - INAPPLICABILITA.*

Quando il processo deve essere riassunto a norma dell'art 303 cod proc civ, al provvedimento del giudice che fissa l'udienza di comparizione delle parti - provvedimento che unitamente al ricorso va notificato a coloro che devono costituirsi per proseguire il processo - non sono applicabili le norme che regolano la riassunzione mediante citazione (artt 299, 300 e 302 cod proc civ) per quanto concerne l'osservanza del termine minimo di comparizione previsto dall'art 163 bis cod proc civ, dovendo l'udienza di prosecuzione del processo essere fissata dal giudice nel suo libero apprezzamento. Infatti, quando la morte della parte avviene nel corso del processo, la parte deceduta ha gia preso piena cognizione della causa ed ha potuto compiutamente svolgere le sue difese, e gli eredi della stessa, nei confronti dei quali il processo deve proseguire (art 110 cod proc civ) vengono de iure ad assumere la posizione processuale della parte deceduta ed a mantenere la identica situazione giuridica che la medesima aveva e che avrebbe dovuto conservare fino alla fine del processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)