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Sez. 1, Sentenza n. 8071 del 27/08/1997 (Rv. 507191 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Interruzione successiva alla costituzione della parte - Riassunzione - Termine di comparizione - Determinazione rimessa all'apprezzamento del giudice - Operatività dei termini ex art. 163 bis cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507191-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

In caso di riassunzione del processo interrotto successivamente alla costituzione della parte, la misura del termine di comparizione è rimessa all'apprezzamento di congruità del giudice che lo fissa, non essendo richiesta l'osservanza di termini minimi di comparizione

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)