Sez. 1, Sentenza n. 8071 del 27/08/1997 (Rv. 507191 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Interruzione successiva alla costituzione della parte - Riassunzione - Termine di comparizione - Determinazione rimessa all'apprezzamento del giudice - Operatività dei termini ex art. 163 bis cod. proc. civ. - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
In caso di riassunzione del processo interrotto successivamente alla costituzione della parte, la misura del termine di comparizione è rimessa all'apprezzamento di congruità del giudice che lo fissa, non essendo richiesta l'osservanza di termini minimi di comparizione
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)