Sez. 1, Sentenza n. 1849 del 14/03/2000 Cc. (dep. 23/05/2000) Rv. 216089 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza di affidamento in prova ex art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990 - Omessa allegazione del certificato di tossicodipendenza - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Dichiarata "de plano" dal Presidente del Tribunale - Illegittimità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Poiché l'omessa allegazione all'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata a norma dell'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990 della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza e l'idoneità del programma terapeutico-riabilitativo non è causa di inammissibilità della domanda, è illegittimo il provvedimento del Presidente del tribunale di sorveglianza che la dichiari inammissibile "de plano" sul rilievo della mancanza di idonea documentazione, ben potendo il tribunale, in virtù dei poteri istruttori riconosciutigli, ovviare alla predetta omissione e decidere nel merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)