Sez. 1, Sentenza n. 620 del 01/02/1995 Cc. (dep. 31/03/1995) Rv. 201099 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova in casi particolari (tossicodipendenti) - Attestazione dello stato di tossicodipendenza e dell'idoneità del programma di recupero - Mancata allegazione della relativa certificazione proveniente da struttura pubblica - Possibilità di rigettare o dichiarare inammissibile l'istanza di affidamento solamente in base a tale dato - Esclusione - Ragione.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Deve escludersi che l'istanza del condannato, diretta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale quale soggetto tossicodipendente, possa essere rigettata o dichiarata inammissibile in base al solo dato formale della mancata allegazione della certificazione da parte di una struttura pubblica dello stato di tossicodipendenza del predetto e dell'idoneità del programma di recupero; al contrario va ritenuto che i poteri istruttori del Tribunale di Sorveglianza possano essere esercitati per verificare la ricorrenza di siffatte condizioni, tanto più quando l'interessato abbia presentato probante documentazione proveniente da comunità di recupero.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)