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Sez. 1, Sentenza n. 3882 del 08/06/1988 (Rv. 459073 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - NOTIFICAZIONI DEGLI ESTREMI DELLA CONTESTAZIONE - TERMINE DI NOVANTA GIORNI - DECORRENZA - ACCERTAMENTO FONDATO SULL'ESAME DI DOCUMENTI IN PRECEDENZA SEQUESTRATI - CONSEGUENTE DECORRENZA DALLA DIVERSA DATA DI ESECUZIONE DEL SEQUESTRO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459073-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - NOTIFICAZIONI DEGLI ESTREMI DELLA CONTESTAZIONE - TERMINE DI NOVANTA GIORNI - DECORRENZA - ACCERTAMENTO FONDATO SULL'ESAME DI DOCUMENTI IN PRECEDENZA SEQUESTRATI - CONSEGUENTE DECORRENZA DALLA DIVERSA DATA DI ESECUZIONE DEL SEQUESTRO - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il termine di novanta giorni, prescritto, a pena d'Estinzione dell'obbligazione, per notificare gli estremi della contestazione (nella specie, ai sensi e nel vigore dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1975 n. 706), decorre dalla data dell'accertamento con la redazione del relativo processo verbale mentre non rileva, ove tale accertamento sia fondato sull'esame di documenti in precedenza sequestrati, la diversa data di esecuzione del sequestro.*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1975 num. 706 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)