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Sez. 1, Sentenza n. 9544 del 12/11/1994 (Rv. 488560 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Estremi della violazione - Notifica - Termine - Decorrenza - Momento iniziale - Accertamento - Criteri - Inosservanza del termine per la notifica - Eventuale arretrato - Giustificazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488560-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

L'attività di accertamento dell'infrazione amministrativa, nel caso in cui si tratti di valutare dati già in possesso della P.A., non può protrarsi oltre il tempo ragionevolmente necessario per compiere tale valutazione, per pervenire alle conseguenti determinazioni sulla sussistenza dell'illecito e per redigere, quindi, il verbale di accertamento; con la conseguenza che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'epoca di compimento dell'accertamento - che rappresenta il "dies a quo" del termine per la notifica degli estremi della violazione (art. 14 legge n. 689 del 1981) - deve essere valutata, in caso di contestazione, dal giudice del merito, il quale, avendo a disposizione tutti gli atti dell'accertamento (art. 23, secondo comma legge cit.), terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso, sempre con riferimento alla singola pratica, non potendo l'eventuale arretrato giustificare l'inosservanza del termine per l'indicata notificazione(nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva considerato tempestiva la contestazione della violazione dei limiti di concentrazione massima delle polveri, effettuata dalla P.A. con verbale emesso circa venti mesi dopo l'inoltro alla stessa dei dati analitici da parte del presunto trasgressore.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge Reg. Liguria 12/03/1985 num. 11 art. 20, Legge Reg. Liguria 12/03/1985 num. 11 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)