Sez. 5, Sentenza n. 51523 del 14/11/2013 Ud. (dep. 20/12/2013) Rv. 258024 - 01
ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Dichiarazioni di accettazione delle candidature nelle liste elettorali autenticate da assessori comunali - Natura di atto pubblico - Sussistenza.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI
In materia di reati elettorali, le dichiarazioni di accettazione delle candidature nelle liste elettorali, sottoscritte dai privati cittadini ed autenticate dagli assessori comunali, sono atti pubblici in quanto espressione del potere certificativo del pubblico ufficiale che attesta l'autenticità delle firme apposte in sua presenza nel Comune in cui esercita le sue funzioni, in calce alle dichiarazioni medesime. (Fattispecie in cui la Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto configurabile il reato previsto dall'art. 90, comma secondo, d.P.R. del 16 maggio 1960 n. 570, ed escluso l'innocuità del falso nella condotta dell'assessore comunale che, nell'attestare l'autenticità delle firme, aveva apposto una mendace indicazione relativamente a data e luogo della attestazione).
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 90 com. 2 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)