Sez. 5, Sentenza n. 10377 del 10/11/2005 Ud. (dep. 24/03/2006) Rv. 233764 - 01
ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Falsa attestazione del pubblico ufficiale che autentichi le firme contenute in una lista di presentazione di candidati come apposte in sua presenza - Reato di cui all'art. 479 cod. pen. - Esclusione - Contravvenzione di cui all'art. 90 d.P.R. n. 570 del 1960, come modificato dall'art. 1 della L. n. 61 del 2004 - Sussistenza.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI
In materia di reati elettorali, la condotta del pubblico ufficiale (nella specie cancelliere presso il locale tribunale) che attesti falsamente l'autenticità delle firme contenute nella presentazione della lista dei candidati per le elezioni provinciali, integra il reato - derubricato in contravvenzione dall'art. 1 della L. n. 61 del 2004 - previsto dall'art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, che sanziona le ipotesi di falso concernenti le sottoscrizioni delle liste elettorali e delle candidature con riguardo alle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, a cui rinvia l'art. 8, comma secondo, L. n. 122 del 1951, relativo all'elezione del Consiglio provinciale; pertanto, non è applicabile a tale condotta la disciplina codicistica, nella specie l'art. 479 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 479, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 90 PENDENTE, Legge 08/03/1951 num. 122 art. 8, Legge 02/03/2004 num. 61 art. 1 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)