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Sez. 3, Sentenza n. 8953 del 18/04/2006 (Rv. 590511 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Ricostruzione dei fatti, attitudine offensiva delle notizie diffuse, sussistenza del diritto di critica - Apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590511-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la valutazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziali anche non costituenti cosa giudicata, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, l'esclusione della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, costituiscono accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto. (Nella specie, relativa alla notizia su un quotidiano locale della condanna di un giudice per un illecito penale, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistere la diffamazione, risarcita con la somma di 100 milioni di lire, in relazione alla collocazione in prima pagina della notizia, con titolo a caratteri cubitali accompagnato da sottotitoli messi in risalto e dalla foto del soggetto leso, alla utilizzazione di un'intera pagina interna del giornale corredata da due foto, caratteri manifestamente sproporzionati alla rilevanza dell'episodio, senza considerazione del carattere non definitivo della condanna e con presentazione complessiva unilateralmente colpevolista, con riferimenti a vicende private arbitrariamente collegate al fatto, travalicando lo scopo informativo)

Riferimenti normativi: Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)