Sez. 3, Sentenza n. 20907 del 27/10/2005 (Rv. 585249 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Ricostruzione dei fatti, attitudine offensiva delle notizie diffuse, sussistenza del diritto di critica e del requisito della continenza - Apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
In materia di responsabilità civile per notizie diffuse a mezzo stampa, il diritto di critica deve essere esercitato nel rispetto del requisito della continenza e perciò in termini formalmente corretti e misurati ed in modo tale da non trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato, tenendo altresì conto che la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'accertamento, in concreto, dell'attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell'esistenza dell'esimente del diritto di critica, costituiscono accertamenti di fatto, apprezzamenti e valutazioni riservate al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua, esaustiva ed esente da vizi logici. (Nella specie, in applicazione dei principi soprariportati, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lesivi della dignità di un'attrice cinematografica alcuni apprezzamenti giornalistici, secondo i quali la stessa stava forse per impegnarsi in progetti cinematografici che sottendevano la di lei disponibilità alla mercificazione dei propri organi genitali ed all'esibizione in rapporti sessuali non simulati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)