Sez. U, Sentenza n. 12206 del 28/12/1990 (Rv. 470316 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE ED IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE DEL FONDO - PERDITA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ SUL FONDO - AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO ESPROPRIATIVO - ININFLUENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE ED IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE DEL FONDO - PERDITA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ SUL FONDO - AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO ESPROPRIATIVO - ININFLUENZA.*
Con riguardo al giudizio risarcitorio, che sia promosso per il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà sul fondo, a seguito di illegittima occupazione e radicale trasformazione del medesimo con irreversibile destinazione nella realizzazione di opera pubblica (cosiddetta accessione invertita), la sopravvenienza del decreto espropriativo resta priva d'influenza, e in particolare, non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di provvedimento privo d'oggetto e quindi emesso in carenza di potere. (V 6125/88, mass n 460526).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)